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La Corte dichiara illegittimo l’art. 58-quater, comma 4, dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui si applica ai condannati all’ergastolo per sequestro di persona con morte del sequestrato, estendendo la decisione anche al sequestro a scopo di terrorismo.

Di cosa si tratta

L’art. 58-quater, comma 4, della legge sull’ordinamento penitenziario imponeva ai condannati all’ergastolo per determinati gravi reati di scontare almeno ventisei anni di pena prima di poter accedere ai benefici penitenziari. Il Tribunale di sorveglianza di Venezia ne dubitava la legittimità.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 58-quater, comma 4, della legge n. 354 del 1975, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte relativa ai condannati all’ergastolo per il delitto di cui all’art. 630 cod. pen. (sequestro di persona a scopo di estorsione) con morte del sequestrato. La questione era stata sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Venezia.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui si applica ai condannati all’ergastolo per il delitto dell’art. 630 cod. pen. che abbiano cagionato la morte del sequestrato; e, in via consequenziale, nella parte in cui si applica ai condannati all’ergastolo per il delitto dell’art. 289-bis cod. pen. (sequestro a scopo di terrorismo o eversione) con morte del sequestrato.

Il principio

Un automatismo che preclude in modo rigido e generalizzato l’accesso ai benefici penitenziari contrasta con la funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.) e con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.): il percorso di rieducazione del condannato deve poter essere valutato in concreto.

Domande e risposte

Quale norma è stata dichiarata illegittima?

L’art. 58-quater, comma 4, dell’ordinamento penitenziario, nella parte relativa all’ergastolo per sequestro con morte del sequestrato.

Perché è incostituzionale?

Perché un automatismo rigido contrasta con la funzione rieducativa della pena e con il principio di ragionevolezza.

L’effetto si estende ad altri reati?

Sì: in via consequenziale, anche all’ergastolo per sequestro a scopo di terrorismo o eversione (art. 289-bis cod. pen.) con morte del sequestrato.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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