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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4 della legge Pinto (legge n. 89 del 2001), come riformato nel 2012, nella parte in cui non consentiva di chiedere l’equa riparazione già durante il processo presupposto irragionevolmente lungo.
Di cosa si tratta
La legge Pinto riconosce un’equa riparazione a chi subisce un processo di durata irragionevole. Dopo la riforma del 2012, la domanda poteva essere proposta solo a processo concluso. Chi attendeva la fine di un processo già troppo lungo doveva quindi aspettare ulteriormente prima di poter chiedere il ristoro.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, sezione sesta civile, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, come sostituito dall’art. 55, comma 1, lettera d), del d.l. n. 83 del 2012 (convertito dalla legge n. 134 del 2012), nella parte in cui non consentiva di proporre la domanda di equa riparazione in pendenza del procedimento presupposto.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 89 del 2001 nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.
Il principio
Il diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo deve poter essere azionato anche mentre il procedimento presupposto è ancora in corso: precludere la domanda fino alla sua conclusione è costituzionalmente illegittimo.
Domande e risposte
Che cos’è la legge Pinto?
È la legge n. 89 del 2001 che riconosce un’equa riparazione a chi subisce un processo di durata irragionevole.
Cosa cambia con questa sentenza?
La domanda di equa riparazione può essere proposta anche in pendenza del processo presupposto, senza dover attendere la sua conclusione.
Chi aveva sollevato la questione?
La Corte di cassazione, sezione sesta civile, con più ordinanze poi riunite.
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