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Con ordinanza la Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sul decreto legislativo che ha abrogato alcuni reati introducendo illeciti civili con sanzioni pecuniarie. La pronuncia è di rito, non di merito.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Firenze, in un procedimento penale, dubitava della norma che, nell’ambito della depenalizzazione del 2016, aveva abrogato determinati reati trasformandoli in illeciti civili sanzionati pecuniariamente.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, in riferimento agli artt. 3, 25 e 70 della Costituzione. La questione era sollevata in via incidentale dal Giudice di pace di Firenze.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, senza esaminare nel merito la scelta di depenalizzazione.
Il principio
Le scelte di politica criminale, come la trasformazione di reati in illeciti civili, rientrano nella discrezionalità del legislatore delegato: la Corte le esamina solo se la questione è sollevata con i requisiti di ammissibilità e di rilevanza.
Domande e risposte
La depenalizzazione è stata confermata?
La Corte non si è pronunciata nel merito: ha dichiarato inammissibili le questioni, quindi la norma resta in vigore.
Che cosa contestava il giudice?
Riteneva che la trasformazione del reato in illecito civile violasse uguaglianza, principio di legalità penale e riparto delle funzioni legislative.
Perché «manifestamente inammissibile»?
Perché le questioni presentavano vizi di prospettazione tali da impedire alla Corte di esaminarne il merito.
Norme collegate
- Art. 25 della Costituzione — parametro sul principio di legalità e riserva di legge in materia penale
- Art. 3 della Costituzione — parametro sul principio di uguaglianza
- Art. 70 della Costituzione — parametro sull’esercizio della funzione legislativa
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