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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 18, quarto comma, dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), come riformato dalla legge Fornero, in tema di indennità risarcitoria dovuta al lavoratore reintegrato.
Di cosa si tratta
Quando un licenziamento è dichiarato illegittimo e il lavoratore viene reintegrato, ha diritto a un’indennità risarcitoria per il periodo tra il licenziamento e la reintegra. L’art. 18, quarto comma, dello Statuto, riformato nel 2012, disciplina i criteri di calcolo di questa indennità, comprese le detrazioni di quanto il lavoratore abbia eventualmente percepito altrove.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Trento, sezione lavoro, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall’art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (legge Fornero), in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La disciplina dell’art. 18, quarto comma, dello Statuto dei lavoratori, nel testo riformato, resta quindi in vigore.
Il principio
La disciplina dell’indennità risarcitoria in caso di reintegrazione, nei termini censurati, non viola il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.: la questione è stata respinta nel merito.
Domande e risposte
La norma sull’indennità di reintegra è stata annullata?
No. La Corte ha dichiarato non fondata la questione, perciò la disciplina resta in vigore.
Quale parametro era stato invocato?
L’art. 3, primo comma, della Costituzione, cioè il principio di eguaglianza e ragionevolezza.
Chi aveva sollevato la questione?
Il Tribunale ordinario di Trento, sezione lavoro, in una causa relativa a un licenziamento.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, unico parametro della questione
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