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Con la sentenza n. 279 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 238-bis, comma 3, del testo unico sulle spese di giustizia, che, ai fini della conversione delle pene pecuniarie, equipara all’esecuzione infruttuosa il mancato esperimento della procedura esecutiva decorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo.
Di cosa si tratta
Quando una pena pecuniaria non viene pagata, scatta la procedura di conversione davanti al magistrato di sorveglianza. La norma censurata consente di attivare questa procedura non solo quando l’esecuzione forzata è risultata infruttuosa, ma anche quando, decorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell’agente della riscossione, la procedura esecutiva non sia stata neppure avviata.
La questione di legittimità costituzionale
Il Magistrato di sorveglianza di Avellino ha sollevato d’ufficio questioni di legittimità dell’art. 238-bis, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, lamentando l’equiparazione tra esecuzione infruttuosa e mera inerzia dell’agente della riscossione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo la disciplina compatibile con i parametri costituzionali evocati, anche con riguardo al diritto di difesa e alla funzione rieducativa della pena.
Il principio
L’equiparazione, ai fini della conversione delle pene pecuniarie, tra l’esito infruttuoso della procedura esecutiva e il suo mancato esperimento decorsi ventiquattro mesi non contrasta con i principi di eguaglianza, di difesa e con la funzione rieducativa della pena.
Domande e risposte
Che cos’è la conversione delle pene pecuniarie?
È il meccanismo, davanti al magistrato di sorveglianza, che trasforma la pena pecuniaria non pagata in una diversa sanzione, attivabile in caso di mancato pagamento.
Cosa prevede la norma censurata?
Che la procedura di conversione possa essere attivata anche quando, decorsi 24 mesi dalla presa in carico del ruolo, la procedura esecutiva non sia stata neppure avviata.
Qual è stato l’esito del giudizio?
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, confermando la disciplina.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, invocato per l’equiparazione tra le due ipotesi.
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa.
- Art. 27 della Costituzione — funzione rieducativa della pena.
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