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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte relativa al regime transitorio dei costi minimi di esercizio nei contratti di autotrasporto di merci per conto terzi. La disciplina è stata ritenuta compatibile con la libertà di iniziativa economica e con il principio di eguaglianza.
Di cosa si tratta
L’art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008 imponeva, nei contratti di trasporto stipulati in forma orale, un corrispettivo minimo al vettore che non potesse essere inferiore alla somma dei costi di esercizio, generali e per carburante. Nel regime transitorio, la determinazione di questi costi era affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Tribunale di Lucca dubitava che un simile sistema tariffario minimo fosse compatibile con la concorrenza.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 83-bis, commi 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 e 11, del d.l. n. 112 del 2008, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, sollevato dal Tribunale ordinario di Lucca. Secondo il rimettente, il sistema dei costi minimi avrebbe limitato la concorrenza (art. 41 Cost.) e creato una «discriminazione a rovescio» degli autotrasportatori stabiliti in Italia rispetto ai trasporti di cabotaggio (art. 3 Cost.).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, limitatamente al regime transitorio in cui la determinazione dei costi minimi era rimessa al Ministero e non all’Osservatorio composto da rappresentanti di categoria.
Il principio
La fissazione di costi minimi di esercizio nell’autotrasporto, nel periodo in cui la loro determinazione era affidata a un’autorità pubblica (il Ministero) e non a un organo composto da operatori privati, non viola la libertà di iniziativa economica né il principio di eguaglianza: il regime transitorio risponde a finalità di tutela del settore e si distingue dal meccanismo poi censurato in sede europea.
Domande e risposte
Cosa sono i costi minimi nell’autotrasporto?
Sono la soglia minima del corrispettivo dovuto al vettore, calcolata sulla base dei costi di esercizio e del carburante, prevista per i contratti di trasporto stipulati in forma orale.
Perché la Corte ha salvato il regime transitorio?
Perché in quel periodo la determinazione dei costi era affidata al Ministero delle infrastrutture, e non a un organo di rappresentanti di categoria: ciò lo distingueva dalla determinazione «orizzontale» di tariffe censurata dalla Corte di giustizia UE.
La disciplina è ancora in vigore?
No: il regime dei corrispettivi minimi è stato abrogato dalla legge n. 190 del 2014, ma continuava ad applicarsi ai contratti già conclusi nel periodo di vigenza.
Norme collegate
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica privata, principale parametro invocato sui limiti tariffari.
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza, evocato per la presunta «discriminazione a rovescio».
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