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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 829, terzo comma, del codice di procedura civile, che limita l’impugnazione del lodo arbitrale per violazione di regole di diritto. La disciplina valorizza l’autonomia delle parti e non viola la Costituzione.

Di cosa si tratta

L’arbitrato è uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo al giudice, fondato sulla volontà delle parti. La riforma del 2006 ha ridotto i casi in cui il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al giudice per violazione delle regole di diritto, salvo diversa volontà delle parti.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 829, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall’art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, in combinato disposto con l’art. 27, comma 4, dello stesso decreto, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, su ordinanza della Corte di appello di Milano.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.

Il principio

È la convenzione di arbitrato a determinare i limiti di impugnabilità dei lodi, sicché la disciplina transitoria fondata sull’art. 27, comma 4, del d.lgs. n. 40 del 2006 è coerente e non irragionevole. Quanto all’art. 41 Cost., l’autonomia negoziale era già centrale anche nel regime precedente: l’interpretazione delle sezioni unite tutela proprio quell’autonomia delle parti che il rimettente riteneva violata.

Domande e risposte

Cos’è il lodo arbitrale?

È la decisione con cui gli arbitri risolvono una controversia loro affidata dalle parti in alternativa al giudice ordinario.

La riforma del 2006 ha limitato l’impugnazione del lodo?

Sì. Ha ristretto i motivi di impugnazione per violazione delle regole di diritto, salva diversa volontà delle parti; la Corte ha ritenuto questa scelta non in contrasto con la Costituzione.

Perché la questione è stata respinta?

Perché sono le parti, con la convenzione di arbitrato, a determinare i limiti di impugnabilità del lodo: la disciplina valorizza l’autonomia negoziale e non viola gli artt. 3 e 41 Cost.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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