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La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 8, della legge finanziaria 2007 della Regione autonoma Sardegna (con le successive modifiche), in materia di organizzazione e personale regionale.
Di cosa si tratta
Il giudizio nasceva da una controversia di lavoro tra alcuni dipendenti e la Regione autonoma Sardegna, riguardante una disposizione della legge finanziaria regionale 2007 sul personale, poi più volte modificata.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Cagliari, sezione lavoro, sollevava la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2007, come modificato dalle leggi regionali n. 3 del 2008 e n. 16 del 2011.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2007, nel testo risultante dalle successive modifiche.
Il principio
La disciplina regionale impugnata, in materia di organizzazione e personale, eccedeva i limiti costituzionali alla competenza regionale e doveva pertanto essere espunta dall’ordinamento.
Domande e risposte
Cosa comporta una dichiarazione di illegittimità costituzionale?
La norma dichiarata illegittima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione e non può più essere applicata.
Chi aveva sollevato la questione?
Il Tribunale ordinario di Cagliari, sezione lavoro, nel corso di una controversia tra dipendenti e Regione autonoma Sardegna.
Quale norma è stata colpita?
L’art. 6, comma 8, della legge finanziaria 2007 della Regione Sardegna, nel testo modificato dalle leggi regionali del 2008 e del 2011.
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