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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, per eccesso di delega, l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 62 del 2006 nella parte in cui ha introdotto le elezioni suppletive per sostituire i componenti togati cessati dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, abrogando il precedente sistema di surroga.
Di cosa si tratta
Il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa è l’organo di autogoverno dei magistrati amministrativi. Il decreto legislativo del 2006, attuando una delega volta a introdurre la preferenza unica, aveva modificato anche il meccanismo di sostituzione dei componenti cessati, passando dallo scorrimento della graduatoria alle elezioni suppletive.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1, comma 2, del d.lgs. 7 febbraio 2006, n. 62, nella parte in cui modifica l’art. 9, comma 3, della legge n. 186 del 1982 e abroga l’art. 7, comma 4, della stessa legge, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, su ordinanza del Consiglio di Stato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata.
Il principio
Manca un rapporto di stretta conseguenzialità tra l’innovazione imposta dalla legge delega (la preferenza unica) e il nuovo sistema di surroga tramite elezioni suppletive introdotto dal decreto delegato: la preferenza unica era pienamente compatibile con il previgente scorrimento della graduatoria. Le previsioni censurate si pongono quindi al di fuori della fisiologica attività di completamento che lega delega e decreto delegato, in violazione dell’art. 76 Cost.
Domande e risposte
Cos’è il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa?
È l’organo di autogoverno dei magistrati amministrativi, con funzioni analoghe a quelle del Consiglio superiore della magistratura per i giudici ordinari.
Perché la norma è stata dichiarata illegittima?
Per eccesso di delega: il decreto delegato ha introdotto le elezioni suppletive senza che ciò fosse necessariamente collegato all’unico oggetto della delega, cioè la preferenza unica.
Cosa torna a valere dopo la decisione?
Cade il nuovo sistema delle elezioni suppletive e riprende rilievo il precedente meccanismo di surroga mediante scorrimento della graduatoria.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — limiti della delega legislativa: necessità di conseguenzialità tra delega e decreto delegato
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.