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La Corte ha salvato la cosiddetta confisca «allargata» (art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992): il criterio della ragionevolezza temporale, che limita la confisca ai beni acquisiti in un arco di tempo coeso ai fatti di reato, rende la disciplina compatibile con il principio di eguaglianza.
Di cosa si tratta
L’art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992 consente, in caso di condanna per determinati reati, di confiscare il denaro, i beni o le altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui risulti titolare in valore sproporzionato al proprio reddito.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Reggio Calabria dubitava, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità dell’art. 12-sexies, comma 1, del d.l. n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.
Il principio
La confisca allargata deve essere contenuta entro una fascia di «ragionevolezza temporale»: i beni confiscabili sono quelli acquisiti secondo criteri strettamente coesi ai fatti di reato, e questa lettura rende la disciplina conforme al principio di eguaglianza.
Domande e risposte
Che cos’è la confisca «allargata»?
È la confisca dei beni di valore sproporzionato al reddito di cui il condannato per certi reati non giustifica la provenienza, prevista dall’art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992.
Cosa significa «ragionevolezza temporale»?
Significa che possono essere confiscati solo i beni acquisiti in un arco di tempo ragionevolmente collegato ai fatti di reato, non l’intero patrimonio a vita.
La norma è stata abolita dalla Corte?
No: la questione è stata dichiarata non fondata e la disciplina resta in vigore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro della questione: principio di eguaglianza e ragionevolezza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.