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Con la sentenza n. 205 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 6, della legge di stabilità 2018 della Regione Siciliana, accogliendo il ricorso del Governo, e ha dichiarato inammissibili le ulteriori censure proposte rispetto allo Statuto siciliano.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 9, comma 6, della legge della Regione Siciliana 10 luglio 2018, n. 10 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I).
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorso statale censurava la disposizione regionale prospettando il contrasto con i parametri costituzionali in materia di competenza legislativa e, in via subordinata, evocava gli artt. 14 e 17 dello Statuto della Regione Siciliana (r.d.lgs. n. 455 del 1946).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 10 del 2018. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni promosse in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto siciliano. La disposizione regionale è quindi stata caducata.
Il principio
Le Regioni, comprese quelle a statuto speciale, devono esercitare la propria potestà legislativa nel rispetto dei limiti costituzionali; quando una disposizione regionale eccede tali limiti, la Corte ne dichiara l’illegittimità, mentre le censure ulteriori, se inammissibili, non vengono esaminate nel merito.
Domande e risposte
Cosa è successo all’art. 9, comma 6, della legge siciliana?
È stato dichiarato costituzionalmente illegittimo e quindi non è più applicabile.
Chi aveva impugnato la norma?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale.
Perché alcune censure sono state dichiarate inammissibili?
Le questioni riferite agli artt. 14 e 17 dello Statuto siciliano non sono state esaminate nel merito per ragioni processuali; la pronuncia di illegittimità si fonda sugli altri profili.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — ripartisce la potestà legislativa tra Stato e Regioni, fondamento del giudizio.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.