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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 205 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 6, della legge di stabilità 2018 della Regione Siciliana, accogliendo il ricorso del Governo, e ha dichiarato inammissibili le ulteriori censure proposte rispetto allo Statuto siciliano.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 9, comma 6, della legge della Regione Siciliana 10 luglio 2018, n. 10 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I).

La questione di legittimità costituzionale

Il ricorso statale censurava la disposizione regionale prospettando il contrasto con i parametri costituzionali in materia di competenza legislativa e, in via subordinata, evocava gli artt. 14 e 17 dello Statuto della Regione Siciliana (r.d.lgs. n. 455 del 1946).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 10 del 2018. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni promosse in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto siciliano. La disposizione regionale è quindi stata caducata.

Il principio

Le Regioni, comprese quelle a statuto speciale, devono esercitare la propria potestà legislativa nel rispetto dei limiti costituzionali; quando una disposizione regionale eccede tali limiti, la Corte ne dichiara l’illegittimità, mentre le censure ulteriori, se inammissibili, non vengono esaminate nel merito.

Domande e risposte

Cosa è successo all’art. 9, comma 6, della legge siciliana?

È stato dichiarato costituzionalmente illegittimo e quindi non è più applicabile.

Chi aveva impugnato la norma?

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale.

Perché alcune censure sono state dichiarate inammissibili?

Le questioni riferite agli artt. 14 e 17 dello Statuto siciliano non sono state esaminate nel merito per ragioni processuali; la pronuncia di illegittimità si fonda sugli altri profili.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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