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Con l’ordinanza n. 202 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo all’impugnazione statale di una legge della Regione Puglia sull’accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone con disabilità.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 2, comma 2, lettera a), della legge della Regione Puglia 3 ottobre 2018, n. 48, recante norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili.
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorso statale prospettava un contrasto della disposizione regionale con il riparto di competenze, in particolare in relazione alla gestione del demanio marittimo e ad ambiti riservati allo Stato. La controversia non è però giunta alla decisione di merito.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo, prendendo atto del venir meno della lite tra Stato e Regione, generalmente per effetto di rinuncia al ricorso accettata dalla parte costituita o di modifica della disposizione contestata.
Il principio
Anche nei giudizi in via principale su leggi regionali a tutela di interessi sociali, come l’accessibilità delle spiagge per le persone con disabilità, il processo può concludersi con l’estinzione, senza valutazione di merito, quando cessa la controversia tra le parti.
Domande e risposte
La legge pugliese sulle spiagge accessibili è stata annullata?
No. Il processo si è estinto senza decisione di merito; la Corte non ha valutato la legittimità della disposizione.
Chi aveva impugnato la legge?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale.
Cosa significa per la disposizione regionale?
Resta in vigore, non essendo intervenuta alcuna pronuncia di illegittimità.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — ripartisce la potestà legislativa tra Stato e Regioni, sfondo dell’impugnazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.