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La Corte dichiara illegittima la legge della Regione Marche che riapriva l’esercizio venatorio nei siti della rete europea «Natura 2000», intervenendo subito dopo provvedimenti cautelari del giudice amministrativo che lo avevano sospeso. La tutela dell’ambiente e la parità delle armi nel processo non lo consentono.

Di cosa si tratta

La rete «Natura 2000» è un sistema di aree protette istituito dalle direttive europee «Habitat» e «Uccelli» per conservare habitat e specie. La Regione Marche aveva approvato una legge che autorizzava la caccia in questi siti, intervenendo a ridosso di provvedimenti cautelari con cui il TAR aveva sospeso l’attività venatoria.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge della Regione Marche n. 46 del 2018, che autorizzavano l’esercizio venatorio nei siti Natura 2000 e aggiungevano il relativo Allegato A. Parametri evocati: gli artt. 111 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (giusto processo e competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema). Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni impugnate. La legge regionale, intervenendo a ripristinare la caccia subito dopo i provvedimenti cautelari del giudice, interferiva con l’esercizio della funzione giurisdizionale e violava la parità delle armi tra le parti, oltre a invadere la competenza statale in materia ambientale.

Il principio

La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema spetta in via esclusiva allo Stato; la legge regionale che, intervenendo a ridosso di un contenzioso, vanifica gli effetti di provvedimenti cautelari del giudice a vantaggio della stessa Regione parte in causa lede il principio di parità delle armi nel processo sancito dall’art. 111 Cost.

Domande e risposte

Cosa sono i siti «Natura 2000»?

Sono aree protette individuate in base alle direttive europee «Habitat» e «Uccelli» per la conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali, soggette a regimi di tutela rafforzata.

Perché la Regione non poteva autorizzare la caccia in quei siti?

Perché la tutela dell’ambiente è competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) e perché la legge regionale aveva di fatto annullato gli effetti di provvedimenti cautelari del giudice, violando la parità processuale.

Cosa significa «parità delle armi» nel processo?

È il principio per cui le parti devono trovarsi in condizioni di parità davanti al giudice: una legge che avvantaggia una parte vanificando una decisione giudiziaria già presa viola l’art. 111 Cost.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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