Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Con l’ordinanza n. 201 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo avviato dalla Regione autonoma Valle d’Aosta contro una disposizione della legge di bilancio dello Stato per il 2018.
Di cosa si tratta
La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste aveva impugnato in via principale l’art. 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio dello Stato per il 2018), ritenendolo lesivo delle proprie prerogative finanziarie e statutarie.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudizio riguardava i rapporti finanziari tra Stato e Regione a statuto speciale: la ricorrente contestava la disposizione statale sotto il profilo dell’incidenza sulle proprie risorse e sull’autonomia finanziaria garantita dallo Statuto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo. L’estinzione, di regola, consegue alla rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita, spesso a seguito di intese o modifiche normative che fanno venir meno l’interesse alla pronuncia di merito.
Il principio
Il giudizio in via principale può concludersi con l’estinzione del processo, senza esame del merito, quando viene meno la lite tra Stato e Regione; in tal caso la disposizione impugnata resta vigente.
Domande e risposte
La Corte ha valutato la legge di bilancio 2018?
No. Il processo si è chiuso con un’estinzione, senza decisione sul merito della questione.
Perché un giudizio costituzionale può estinguersi?
Tipicamente per rinuncia al ricorso accettata dalla parte costituita, ad esempio dopo un accordo o una modifica della norma contestata.
Cosa accade alla disposizione impugnata?
Resta in vigore, perché la Corte non si è pronunciata sulla sua legittimità.
Norme collegate
- Art. 119 della Costituzione — disciplina l’autonomia finanziaria delle Regioni, sullo sfondo della controversia.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.