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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara estinto il processo sulla legge pugliese che ammetteva le imprese sociali tra i beneficiari di immobili regionali in comodato, dopo che lo Stato ha rinunciato al ricorso a seguito della soppressione delle parole contestate.

Di cosa si tratta

La Regione Puglia consente agli enti del Terzo settore di richiedere in comodato d’uso immobili regionali per finalità socio-sanitarie. Tra i beneficiari erano incluse anche «le imprese sociali, incluse le cooperative sociali», parole poi soppresse da una successiva legge regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio aveva impugnato gli artt. 2 e 3 della legge reg. Puglia n. 22 del 2018, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (tutela della concorrenza), nella parte in cui includevano tra i beneficiari le imprese sociali. La Regione Puglia non si era costituita.

La decisione della Corte

A seguito della soppressione delle parole impugnate da parte della Regione, il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In mancanza di costituzione della Regione resistente, la rinuncia determina l’estinzione del processo.

Il principio

Nel giudizio in via principale la rinuncia al ricorso da parte dello Stato, quando la Regione resistente non si è costituita, comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative.

Domande e risposte

Perché il processo si è estinto?

Perché la Regione Puglia ha soppresso le parole contestate e lo Stato ha quindi rinunciato al ricorso; la Regione non si era costituita in giudizio.

La Corte ha detto se le imprese sociali potessero beneficiare del comodato?

No. Trattandosi di estinzione del processo, non c’è stata decisione di merito sulla questione.

Qual era il dubbio dello Stato?

Che includere le imprese sociali tra i beneficiari del comodato d’uso violasse la tutela della concorrenza, di competenza esclusiva statale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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