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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 92, 94 e 95 del codice penale in tema di imputabilità di chi commette reati in stato di ubriachezza. Il giudice rimettente non ha motivato adeguatamente né chiarito cosa chiedeva.
Di cosa si tratta
Il codice penale distingue l’ubriachezza abituale (art. 94) dalla cronica intossicazione da alcool (art. 95), che esclude o riduce l’imputabilità, e disciplina l’ubriachezza volontaria o colposa (art. 92). Un imputato di maltrattamenti in famiglia aveva agito in grave stato di alcoldipendenza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Fermo aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 94 e 95 cod. pen., in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 Cost., e dell’art. 92, primo comma, cod. pen., in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., invocando una revisione dei rapporti tra scienza e diritto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Il rimettente si era limitato a riprodurre argomenti di una precedente ordinanza già respinta (sentenza n. 114 del 1998), senza adeguata motivazione sulle acquisizioni scientifiche, senza affrontare il profilo della rilevanza e lasciando oscuro lo stesso petitum (caducatorio o additivo).
Il principio
Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve motivarla adeguatamente, dimostrarne la rilevanza nel processo e indicare con chiarezza il tipo di pronuncia richiesta: la genericità e l’indeterminatezza del petitum conducono alla manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
Su cosa verteva la questione?
Sulla disciplina penale dell’imputabilità di chi commette reati in stato di ubriachezza abituale o di cronica intossicazione da alcool (artt. 92, 94 e 95 cod. pen.).
Perché è stata dichiarata inammissibile?
Perché il giudice non aveva motivato adeguatamente le censure, non aveva affrontato la rilevanza nel processo e non aveva chiarito quale pronuncia chiedesse alla Corte.
La Corte ha modificato le norme sull’ubriachezza?
No. Pronunciandosi in rito, non ha toccato gli articoli del codice penale, che restano in vigore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Parametro di ragionevolezza ed eguaglianza evocato dal rimettente.
- Art. 27 della Costituzione — Principi in materia di responsabilità penale e finalità della pena.
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