Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 92, 94 e 95 del codice penale in tema di imputabilità di chi commette reati in stato di ubriachezza. Il giudice rimettente non ha motivato adeguatamente né chiarito cosa chiedeva.

Di cosa si tratta

Il codice penale distingue l’ubriachezza abituale (art. 94) dalla cronica intossicazione da alcool (art. 95), che esclude o riduce l’imputabilità, e disciplina l’ubriachezza volontaria o colposa (art. 92). Un imputato di maltrattamenti in famiglia aveva agito in grave stato di alcoldipendenza.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Fermo aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 94 e 95 cod. pen., in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 Cost., e dell’art. 92, primo comma, cod. pen., in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., invocando una revisione dei rapporti tra scienza e diritto.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Il rimettente si era limitato a riprodurre argomenti di una precedente ordinanza già respinta (sentenza n. 114 del 1998), senza adeguata motivazione sulle acquisizioni scientifiche, senza affrontare il profilo della rilevanza e lasciando oscuro lo stesso petitum (caducatorio o additivo).

Il principio

Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve motivarla adeguatamente, dimostrarne la rilevanza nel processo e indicare con chiarezza il tipo di pronuncia richiesta: la genericità e l’indeterminatezza del petitum conducono alla manifesta inammissibilità.

Domande e risposte

Su cosa verteva la questione?

Sulla disciplina penale dell’imputabilità di chi commette reati in stato di ubriachezza abituale o di cronica intossicazione da alcool (artt. 92, 94 e 95 cod. pen.).

Perché è stata dichiarata inammissibile?

Perché il giudice non aveva motivato adeguatamente le censure, non aveva affrontato la rilevanza nel processo e non aveva chiarito quale pronuncia chiedesse alla Corte.

La Corte ha modificato le norme sull’ubriachezza?

No. Pronunciandosi in rito, non ha toccato gli articoli del codice penale, che restano in vigore.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.