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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte salva la norma della Regione Toscana sul reclutamento speciale per il superamento del precariato e dichiara estinta la parte di giudizio relativa a un’altra disposizione, modificata e poi oggetto di rinuncia. La disciplina regionale impugnata non viola i parametri costituzionali invocati.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Toscana n. 32 del 2018 conteneva disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato e modificava il testo unico regionale sul personale (l.r. n. 1 del 2009). In particolare l’art. 6, comma 2, inseriva i commi 9-ter e 9-quater nell’art. 29 della l.r. n. 1 del 2009.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, della legge reg. Toscana n. 32 del 2018, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile), e terzo comma, della Costituzione. Nelle more del giudizio la Regione ha modificato l’art. 5, comma 1, inducendo il ricorrente a rinunciare per quella parte.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 6, comma 2, della legge reg. Toscana n. 32 del 2018 (riferite agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l, Cost.) e ha dichiarato estinto il processo, per intervenuta rinuncia accettata, relativamente all’art. 5, comma 1, della stessa legge.

Il principio

La disciplina regionale sul reclutamento speciale impugnata non invade la competenza statale in materia di ordinamento civile (rapporto di lavoro) né viola il principio di uguaglianza. Quando, in corso di causa, la norma censurata è modificata e il ricorrente rinuncia con accettazione della controparte, il processo si estingue per quella parte.

Domande e risposte

La norma toscana sul precariato è valida?

Sì: la Corte ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 6, comma 2.

Perché parte del giudizio si è estinta?

Perché la Regione aveva modificato l’art. 5, comma 1, e il ricorrente ha rinunciato a quella parte del ricorso, con accettazione della Regione.

Quale competenza era in discussione?

Quella statale sull’ordinamento civile (rapporto di lavoro), oltre al principio di uguaglianza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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