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La Corte dichiara in parte manifestamente inammissibile e in parte manifestamente infondata la questione sul patrocinio a spese dello Stato sollevata dal Giudice di pace di Roma riguardo ai casi in cui è ammessa l’autodifesa personale.
Di cosa si tratta
Nel processo davanti al giudice di pace per l’opposizione a verbali del codice della strada è talora ammessa l’autodifesa personale, senza avvocato. Il giudice si è interrogato sul modo in cui opera il patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio) in queste ipotesi.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Roma ha sollevato questioni di legittimità dell’art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 (testo unico spese di giustizia), in riferimento all’art. 3, primo comma, e all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, sotto i profili dell’uguaglianza e della parità processuale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione riferita all’art. 111 Cost. e manifestamente infondata quella riferita all’art. 3 Cost.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve prospettare le questioni con adeguata motivazione e nei limiti della propria rilevanza; in difetto, le censure sono manifestamente inammissibili, e quando il dubbio di uguaglianza non regge al vaglio di ragionevolezza la questione è manifestamente infondata.
Domande e risposte
Cosa lamentava il giudice rimettente?
Riteneva irragionevole e lesivo della parità processuale il modo in cui opera il gratuito patrocinio nei casi in cui è ammessa l’autodifesa personale.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato la questione in parte manifestamente inammissibile e in parte manifestamente infondata, senza accogliere le censure.
Quali parametri erano invocati?
L’art. 3 Cost. sull’uguaglianza e l’art. 111, secondo comma, Cost. sulla parità delle parti nel processo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro della questione
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e parità delle parti
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