Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 576 del codice di procedura penale, che consente alla parte civile di impugnare davanti al giudice penale, ai soli effetti civili, la sentenza di proscioglimento. La scelta del legislatore non viola né il principio di uguaglianza né quello del giusto processo.
Di cosa si tratta
Quando l’imputato è prosciolto, la parte civile (la persona danneggiata dal reato che si è costituita nel processo) può impugnare la sentenza ai soli effetti della responsabilità civile. L’art. 576 c.p.p. prevede che tale impugnazione sia proposta al giudice penale, e non al giudice civile. La Corte d’appello di Venezia ha dubitato della razionalità di questa attribuzione.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 576 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che la parte civile possa proporre al giudice penale, anziché al giudice civile, l’impugnazione ai soli effetti civili contro la sentenza di proscioglimento. La questione era sollevata dalla Corte d’appello di Venezia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 576 c.p.p., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione.
Il principio
Affidare al giudice penale dell’impugnazione la cognizione sulla domanda civile della parte civile contro la sentenza di proscioglimento rientra nelle scelte discrezionali del legislatore processuale e non contrasta con il principio di uguaglianza né con quello del giusto processo.
Domande e risposte
La parte civile a chi si rivolge per impugnare il proscioglimento?
Al giudice penale, ai soli effetti civili: la Corte ha confermato la legittimità di questa regola dell’art. 576 c.p.p.
Perché la norma non viola l’uguaglianza?
Perché la scelta di concentrare davanti al giudice penale l’impugnazione ai fini civili rientra nella discrezionalità del legislatore e non è manifestamente irragionevole.
Chi aveva sollevato la questione?
La Corte d’appello di Venezia, in un procedimento penale a carico di un imputato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro invocato.
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo, parametro invocato.
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