Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Umbria che vietava, nelle zone agricole, ogni forma di recinzione dei terreni non espressamente prevista dalla legge o non giustificata da motivi di sicurezza, purché strettamente necessaria a protezione di edifici e attrezzature funzionali, anche per attività zootecniche.
Di cosa si tratta
Il governo del territorio prevede regole su cosa si può realizzare nelle zone agricole. La legge urbanistica umbra vietava in modo generalizzato le recinzioni dei terreni agricoli, salvo casi espressamente previsti o motivi di sicurezza. Il giudizio nasceva dall’ordine, impartito dal Comune di Orvieto, di demolire una recinzione elettrificata realizzata a difesa di un’azienda agricola.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 89, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1, in riferimento agli artt. 3, 42, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione. La questione era sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui vieta, nelle zone agricole, ogni forma di recinzione dei terreni non espressamente prevista dalla legislazione di settore o non giustificata da motivi di sicurezza, purché strettamente necessaria a protezione di edifici e attrezzature funzionali, anche per attività zootecniche.
Il principio
Un divieto generalizzato di recinzione dei terreni agricoli, che colpisca anche le recinzioni strettamente necessarie a proteggere edifici e attrezzature funzionali, è costituzionalmente illegittimo perché comprime in modo irragionevole il diritto di proprietà e l’esercizio dell’attività agricola e zootecnica.
Domande e risposte
Si possono recintare i terreni agricoli in Umbria?
Dopo questa decisione non è più valido il divieto generalizzato nella parte censurata: restano legittime almeno le recinzioni strettamente necessarie a proteggere edifici e attrezzature funzionali, anche zootecniche.
Da cosa nasceva la causa?
Dall’impugnazione di un ordine del Comune di Orvieto che imponeva la demolizione di una recinzione elettrificata a difesa di un’azienda agricola.
Quali interessi sono stati ritenuti prevalenti?
La Corte ha valorizzato la tutela della proprietà e dell’attività agricola e zootecnica, ritenendo irragionevole il divieto assoluto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza, parametro invocato.
- Art. 42 della Costituzione — tutela della proprietà, parametro invocato.
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