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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Consiglio nazionale forense sulle norme che disciplinano l’elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, in particolare sul limite di mandati consecutivi.

Di cosa si tratta

La legge n. 113 del 2017 disciplina l’elezione dei consigli degli ordini circondariali forensi, prevedendo limiti alla rieleggibilità dei componenti. Una norma successiva del 2019 è intervenuta sulla materia. Il Consiglio nazionale forense, in sede giurisdizionale, ha dubitato della legittimità costituzionale di tali previsioni.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 e l’art. 11-quinquies del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (inserito dalla legge di conversione n. 12 del 2019), in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 48, 51 e 118 della Costituzione. Le questioni erano sollevate dal Consiglio nazionale forense.

La decisione della Corte

La Corte ha riunito i giudizi e dichiarato non fondate tutte le questioni, sia quelle relative all’art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 113 del 2017, sia quelle relative all’art. 11-quinquies del d.l. n. 135 del 2018.

Il principio

La disciplina dei limiti di mandato nelle elezioni dei consigli degli ordini forensi rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola i principi di uguaglianza, di libertà associativa e di partecipazione invocati.

Domande e risposte

Il limite ai mandati nei consigli forensi è legittimo?

Sì. La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni, confermando la legittimità della disciplina.

Chi aveva sollevato i dubbi?

Il Consiglio nazionale forense, nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, con più ordinanze poi riunite.

Quali principi erano in discussione?

Erano invocati, tra gli altri, l’uguaglianza (art. 3), la libertà di associazione (art. 18) e i diritti di elettorato (artt. 48 e 51 Cost.).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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