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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di alcune norme della legge sarda sui contratti pubblici, in particolare quelle che istituivano commissioni giudicatrici e sistemi di qualificazione delle imprese paralleli a quelli statali, in quanto invadono le competenze esclusive dello Stato in materia di tutela della concorrenza e ordinamento civile. Ha invece salvato la norma sul responsabile unico del procedimento.

Di cosa si tratta

La Regione Sardegna gode di competenza primaria sui lavori pubblici di esclusivo interesse regionale. Tuttavia, le procedure di gara e l’esecuzione dei contratti pubblici toccano materie riservate allo Stato. Il Governo ha impugnato più articoli della legge regionale n. 8 del 2018, ritenendo che si discostassero dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016).

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 34, 37, 39 e 45 della legge della Regione Sardegna 13 marzo 2018, n. 8, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione (tutela della concorrenza e ordinamento civile). Il ricorso era promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 37, comma 1, 39, commi 1 e 3, e 45, estendendo in via consequenziale la declaratoria all’art. 37, commi 2, 3, 4 e 8, e all’art. 39, comma 2. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 34, comma 2 (responsabile del procedimento). La Corte ha precisato che l’annullamento non crea alcun vuoto normativo, applicandosi la disciplina del Codice dei contratti pubblici.

Il principio

Le norme regionali che istituiscono sistemi di qualificazione delle imprese e commissioni giudicatrici paralleli e distinti rispetto a quelli nazionali, pur incidendo sull’organizzazione amministrativa, vanno ricondotte alle competenze esclusive statali della tutela della concorrenza e dell’ordinamento civile.

Domande e risposte

Tutta la legge sarda sui contratti pubblici è stata annullata?

No. Sono state dichiarate illegittime solo alcune disposizioni (artt. 37, 39 e 45 e relativi commi consequenziali); altre, come l’art. 34, comma 2, sono state salvate.

Perché la Regione non poteva legiferare così?

Perché le norme annullate incidevano su materie riservate in via esclusiva allo Stato (tutela della concorrenza e ordinamento civile), creando sistemi paralleli a quelli del Codice nazionale.

L’annullamento lascia un vuoto nelle gare in Sardegna?

No. La Corte ha chiarito che si applica la disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici nazionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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