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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla causa di ineleggibilità alla carica di deputato regionale siciliano applicata al direttore generale d’ateneo. La Corte non è entrata nel merito.

Di cosa si tratta

La legge elettorale siciliana estende l’ineleggibilità a deputato regionale ai rappresentanti, amministratori e dirigenti di enti, società o imprese che godono di contributi della Regione, nonché ai dirigenti e funzionari regionali. Il giudice rimettente dubitava che vi rientrasse il direttore generale dell’Università di Messina, vista la particolare conformazione dei suoi poteri.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Palermo ha sollevato la questione sull’art. 10, comma 1-bis, della legge della Regione Siciliana n. 29 del 1951, in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione, ritenendo l’ineleggibilità una limitazione irragionevole e sproporzionata del diritto di accesso alle cariche elettive.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, senza pronunciarsi sul merito della disciplina dell’ineleggibilità.

Il principio

La pronuncia di manifesta inammissibilità conferma che la Corte non interviene quando la questione è carente nella prospettazione o investe profili interpretativi da risolvere in via preliminare da parte del giudice comune.

Domande e risposte

Il direttore generale d’ateneo è ineleggibile a deputato regionale siciliano?

La Corte non ha deciso il punto: ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.

Cosa lamentava il giudice rimettente?

Che l’estensione dell’ineleggibilità fosse una limitazione irragionevole e sproporzionata del diritto di accesso alle cariche elettive.

Quali parametri erano invocati?

Gli artt. 3 (uguaglianza e ragionevolezza) e 51, primo comma (accesso alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza), della Costituzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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