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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo dopo la rinuncia del Presidente del Consiglio dei ministri al ricorso contro una norma umbra in materia di lavori pubblici. Non vi è stata quindi alcuna decisione sul merito.

Di cosa si tratta

Lo Stato aveva impugnato una disposizione della Regione Umbria che consentiva di affidare in delegazione amministrativa, anche a Consorzi di bonifica e enti locali, opere e lavori pubblici di competenza regionale, riconoscendo oneri forfettari per spese generali. Dopo l’impugnazione, la Regione ha modificato la norma e lo Stato ha rinunciato al ricorso.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 22, comma 1, della legge della Regione Umbria n. 6 del 2018 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016), sulla competenza statale in materia di tutela della concorrenza.

La decisione della Corte

A seguito della rinuncia al ricorso e in mancanza di costituzione in giudizio della Regione, la Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative.

Il principio

La rinuncia al ricorso in via principale, in assenza di costituzione della parte resistente, determina l’estinzione del processo davanti alla Corte costituzionale, che non pronuncia sul merito.

Domande e risposte

La norma umbra è stata dichiarata illegittima?

No. Il processo si è estinto per rinuncia: non c’è stata una decisione sulla legittimità della disposizione.

Perché lo Stato ha rinunciato?

Perché la Regione, dopo l’impugnazione, aveva integrato e modificato la disposizione, richiamando l’osservanza del Codice dei contratti pubblici.

Cosa comporta l’estinzione del processo?

Il giudizio si chiude senza esame del merito; la questione non viene decisa dalla Corte.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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