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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla revoca automatica della patente in caso di condanna per omicidio stradale o lesioni stradali gravi, indipendentemente dalla diversa gravità delle condotte.

Di cosa si tratta

Chi viene condannato per omicidio stradale o per lesioni stradali gravi o gravissime subisce la revoca della patente come sanzione accessoria. Un giudice riteneva irragionevole che questa revoca scattasse in modo automatico per condotte molto diverse tra loro quanto a colpa, pericolosità e gravità, senza alcuna gradazione.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 222 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice onorario di pace, ha sollevato le questioni in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, lamentando l’automatismo della revoca della patente per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. L’ordinanza di rimessione presentava vizi che impedivano lo scrutinio nel merito dell’automatismo sanzionatorio della revoca della patente.

Il principio

Le questioni sull’automatismo della revoca della patente per omicidio e lesioni stradali vanno dichiarate manifestamente inammissibili quando l’ordinanza di rimessione non consente, per i suoi vizi, un corretto scrutinio nel merito.

Domande e risposte

Quando scatta la revoca della patente?

In caso di condanna per omicidio stradale o per lesioni stradali gravi o gravissime, come sanzione accessoria prevista dal Codice della strada.

La Corte ha eliminato l’automatismo?

No: ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, senza pronunciarsi nel merito dell’automatismo.

Perché il giudice dubitava della norma?

Riteneva irragionevole applicare la stessa revoca automatica a condotte molto diverse per gravità e pericolosità.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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