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La Corte costituzionale ha ritenuto legittima la disciplina della mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Le questioni sollevate dal Tribunale di Verona sono state in parte respinte e in parte dichiarate inammissibili.
Di cosa si tratta
Per alcune controversie civili occorre tentare la mediazione prima di andare in giudizio. Quando si oppone un decreto ingiuntivo, sorge il dubbio su chi debba attivare la mediazione e in quale momento. Un tribunale riteneva irragionevole e costituzionalmente dubbia la disciplina che impone la mediazione nel giudizio di opposizione, dopo le decisioni sulla provvisoria esecuzione.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnate varie disposizioni: l’art. 84 del d.l. n. 69 del 2013 (conv. legge n. 98 del 2013), che ha modificato gli artt. 5 e 8 del d.lgs. n. 28 del 2010 sulla mediazione, e l’art. 5, comma 4, lettera a), dello stesso d.lgs. n. 28 del 2010. Il Tribunale di Verona ha sollevato le questioni in riferimento agli artt. 3 e 77, secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 84, comma 2, del d.l. n. 69 del 2013 e non fondate quelle sulle altre disposizioni. La disciplina della mediazione obbligatoria, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è stata ritenuta non irragionevole e rispettosa dei limiti del decreto-legge.
Il principio
La previsione della mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola il principio di ragionevolezza né i limiti di necessità e urgenza propri del decreto-legge.
Domande e risposte
Cos’è la mediazione obbligatoria?
Un tentativo di conciliazione che, per certe materie, va esperito prima di poter procedere in giudizio, a pena di improcedibilità della domanda.
Chi deve attivare la mediazione nell’opposizione al decreto ingiuntivo?
La disciplina impugnata è stata ritenuta legittima dalla Corte, che non l’ha annullata; resta quindi l’assetto previsto dalla legge.
Cosa prevede l’art. 77 Cost. richiamato?
Disciplina i limiti dei decreti-legge, che devono rispondere a casi straordinari di necessità e urgenza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro evocato: principio di ragionevolezza nella disciplina della mediazione
- Art. 77 della Costituzione — parametro evocato: limiti del decreto-legge e dei suoi presupposti di necessità e urgenza
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