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La Corte costituzionale dichiara illegittimi gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Marche n. 22 del 2018 in materia di gestione integrata dei rifiuti, e in via consequenziale anche l’art. 3 della stessa legge.
Di cosa si tratta
La Regione Marche aveva modificato la propria disciplina sulla gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati. La materia ambientale è in larga parte riservata allo Stato, che fissa standard uniformi di tutela: le Regioni non possono discostarsene introducendo regole proprie incompatibili.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Marche 28 giugno 2018, n. 22 (modifica alla legge reg. n. 24 del 2009 sulla gestione integrata dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge reg. Marche n. 22 del 2018 e, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, anche dell’art. 3 della medesima legge regionale.
Il principio
Nella materia della tutela dell’ambiente, riservata allo Stato, la Regione non può introdurre una disciplina propria che si discosti dagli standard uniformi: le norme regionali in contrasto sono costituzionalmente illegittime.
Domande e risposte
Quali norme sono state annullate?
Gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Marche n. 22 del 2018 e, in via consequenziale, anche l’art. 3 della stessa legge.
Cosa significa illegittimità «in via consequenziale»?
È il potere della Corte, previsto dall’art. 27 della legge n. 87 del 1953, di estendere la dichiarazione di illegittimità ad altre norme che ne risultano coinvolte come conseguenza.
Perché le Marche non potevano dettare queste regole?
Perché la tutela dell’ambiente è materia in larga parte riservata allo Stato, che fissa livelli uniformi di protezione cui le Regioni devono attenersi.
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