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La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’art. 17 del d.lgs. n. 59 del 2017, che prevedeva un concorso riservato ai docenti già abilitati per il reclutamento nelle scuole secondarie.
Di cosa si tratta
La disciplina transitoria sul reclutamento degli insegnanti della scuola secondaria prevedeva un concorso riservato ai titolari di abilitazione all’insegnamento. Si discuteva se tale riserva derogasse al principio del pubblico concorso senza adeguata giustificazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato, sezione sesta, aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17, commi 2, lettera b), e 3, del d.lgs. n. 59 del 2017.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione, e non fondata la questione sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Il principio
La previsione di un concorso riservato ai docenti già abilitati, nella disciplina transitoria del reclutamento scolastico, non viola di per sé il principio del pubblico concorso e di uguaglianza.
Domande e risposte
La norma sul concorso riservato è stata cancellata?
No: la Corte ha dichiarato le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 3, 51, primo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione.
Chi aveva sollevato le questioni?
Il Consiglio di Stato, sezione sesta.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 51 della Costituzione — Accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza
- Art. 97 della Costituzione — Principio del pubblico concorso e buon andamento
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