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La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sui reati di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione previsti dalla legge Merlin (legge n. 75 del 1958), ritenendo che la scelta di punire chi sfrutta o agevola la prostituzione altrui non sia costituzionalmente illegittima.
Di cosa si tratta
La legge Merlin del 1958 ha abolito le case di tolleranza e punisce non chi si prostituisce, ma chi recluta, favorisce o sfrutta la prostituzione altrui. Si discuteva se punire queste condotte, anche quando la prostituzione sia una scelta libera della persona, fosse compatibile con la libertà e l’autodeterminazione.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Bari sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, numeri 4), prima parte, e 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (legge Merlin), in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27 e 41 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art. 3, primo comma, numeri 4) e 8), della legge n. 75 del 1958.
Il principio
La scelta legislativa di punire il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione altrui rientra nella discrezionalità del legislatore e non contrasta con i principi costituzionali invocati: la tutela mira a contrastare lo sfruttamento e i fenomeni che coinvolgono la dignità della persona.
Domande e risposte
La legge Merlin è rimasta in vigore?
Sì. La Corte ha respinto le questioni e i reati di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione previsti dalla legge n. 75 del 1958 restano puniti.
Viene punito chi si prostituisce?
No. La legge Merlin non punisce la persona che si prostituisce, ma chi recluta, favorisce o sfrutta la prostituzione altrui.
Quali principi costituzionali erano in discussione?
Gli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27 e 41 della Costituzione, tra cui i diritti inviolabili, l’eguaglianza, la libertà personale e la libertà di iniziativa economica.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili della persona, evocati come parametro.
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale e autodeterminazione, profili sollevati a sostegno delle questioni.
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica privata, anch’essa invocata come parametro.
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