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Con l’ordinanza n. 140 del 2019 la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 81, commi da 16 a 18, del decreto-legge n. 112 del 2008, sollevate in materia tributaria dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia.
Di cosa si tratta
La Commissione tributaria lombarda aveva dubitato della legittimità di alcune disposizioni del 2008 collegate alla finanza pubblica e alla perequazione tributaria. La Corte, prima di entrare nel merito, valuta sempre se la questione sia stata posta in modo corretto e rilevante: in caso contrario la dichiara inammissibile.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’art. 81, commi da 16 a 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 2008), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte, con ordinanza, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate.
Il principio
Quando la questione di legittimità costituzionale è posta in modo non corretto o non adeguatamente motivata sotto il profilo della rilevanza, la Corte non entra nel merito e ne dichiara la manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
Cosa significa «manifesta inammissibilità»?
È una decisione con cui la Corte respinge la questione senza esaminarne il merito, perché presenta vizi evidenti, ad esempio nella motivazione o nella rilevanza.
La norma del 2008 è stata giudicata legittima?
La Corte non si è pronunciata sulla legittimità nel merito: la disposizione non è stata annullata.
Quali parametri erano stati invocati?
Gli artt. 3 (eguaglianza) e 53 (capacità contributiva) della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, evocato come parametro.
- Art. 53 della Costituzione — capacità contributiva, parametro tipico delle questioni in materia tributaria.
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