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Con l’ordinanza n. 136 del 2019 la Corte costituzionale dichiara estinto il processo relativo all’impugnazione di alcune norme della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2018 sul bilancio di previsione, senza decidere nel merito la questione.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni di bilancio della Regione Piemonte. Quando, nel corso del giudizio costituzionale, vengono meno le ragioni della lite (ad esempio per modifica o abrogazione delle norme contestate e conseguente rinuncia), il processo può chiudersi senza una pronuncia sul merito.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava l’art. 22, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2018, n. 7 (disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020). Nel corso del giudizio si è costituita la Regione Piemonte.
La decisione della Corte
La Corte, con ordinanza, ha dichiarato estinto il processo.
Il principio
Quando vengono meno i presupposti del giudizio in via principale, la Corte non si pronuncia sul merito ma dichiara l’estinzione del processo con ordinanza.
Domande e risposte
Cosa significa «processo estinto»?
Significa che la Corte ha chiuso il giudizio senza decidere se le norme fossero o meno legittime, perché sono venuti meno i presupposti della lite.
Le norme piemontesi restano in vigore?
L’estinzione non comporta una pronuncia di illegittimità: la Corte non ha annullato le disposizioni impugnate.
Perché la decisione è un’ordinanza e non una sentenza?
Le decisioni di carattere processuale come l’estinzione del giudizio vengono adottate dalla Corte nella forma dell’ordinanza.
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