Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sulla norma della Regione Lazio che derogava ai limiti di spesa fissati per il contenimento dei costi della politica. Dopo l’abrogazione della disposizione, il Governo ha rinunciato al ricorso.
Di cosa si tratta
Per ridurre i costi della politica nelle Regioni, la normativa statale impone parametri di contenimento della spesa. La Regione Lazio, con la legge di stabilità 2017, aveva introdotto una deroga a tali limiti, modificando una propria legge sull’organizzazione del personale e della dirigenza regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3, comma 73, della legge reg. Lazio n. 17 del 2016, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica posti dalla normativa statale sul contenimento dei costi della politica.
La decisione della Corte
Nelle more del giudizio la deroga è stata abrogata da una successiva legge regionale e il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso. In mancanza di costituzione della Regione, la Corte ha dichiarato estinto il processo.
Il principio
La rinuncia al ricorso in via principale, in assenza di costituzione della parte resistente, determina l’estinzione del processo. La Corte non si pronuncia quindi nel merito sulla legittimità della norma, già comunque abrogata dalla stessa Regione.
Domande e risposte
Cosa significa «processo estinto»?
Significa che il giudizio si chiude senza una decisione nel merito: la Corte non valuta se la norma fosse legittima o meno, perché sono venute meno le ragioni per proseguire.
Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?
Perché nel frattempo la Regione Lazio aveva abrogato la deroga contestata: erano così venute meno le ragioni dell’impugnazione.
La norma regionale è ancora in vigore?
No: la deroga era già stata abrogata dalla stessa Regione con una legge successiva, prima della decisione della Corte.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro evocato nel ricorso: coordinamento della finanza pubblica per il contenimento dei costi della politica.
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