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La Corte salva la disciplina dell’oblazione per le contravvenzioni ambientali, che consente di estinguere il reato pagando metà del massimo dell’ammenda. Non è irragionevole il diverso e più favorevole trattamento previsto in materia antinfortunistica, vista la diversità delle due discipline.

Di cosa si tratta

In materia ambientale, chi commette una contravvenzione e regolarizza tardivamente la propria posizione può estinguere il reato pagando metà del massimo dell’ammenda. In materia di sicurezza sul lavoro, in una situazione analoga, è previsto invece il pagamento di un quarto. Il giudice di Cuneo riteneva irragionevole questa differenza.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo ha sollevato la questione sull’art. 318-septies, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambiente), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento rispetto alla più favorevole oblazione (un quarto dell’ammenda) prevista in materia antinfortunistica dall’art. 24 del d.lgs. n. 758 del 1994.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la norma sull’oblazione ambientale resta in vigore.

Il principio

La scelta sulla misura della somma da versare per l’oblazione rientra nella discrezionalità del legislatore e non è sindacabile se non manifestamente irragionevole. Materia ambientale e materia antinfortunistica, pur con discipline simili, tutelano beni e perseguono finalità differenti, sicché il diverso trattamento non viola il principio di uguaglianza.

Domande e risposte

Che cos’è l’oblazione in materia ambientale?

È il meccanismo che consente di estinguere alcune contravvenzioni ambientali pagando una somma ridotta — qui, metà del massimo dell’ammenda — dopo aver regolarizzato la posizione.

Perché la disparità con la materia del lavoro è ammessa?

Perché le due discipline tutelano beni diversi e la misura della somma rientra nella discrezionalità del legislatore, non manifestamente irragionevole.

La norma è rimasta in vigore?

Sì: la questione è stata respinta e l’art. 318-septies, comma 3, del codice dell’ambiente continua ad applicarsi.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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