Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, in parte, la norma che limitava ad alcune categorie di creditori la possibilità di soddisfarsi sui beni sottoposti a confisca di prevenzione, escludendo irragionevolmente altri creditori di buona fede.

Di cosa si tratta

La pronuncia riguarda la confisca di prevenzione antimafia e la posizione dei creditori del soggetto i cui beni vengono confiscati. La legge consentiva il soddisfacimento solo ad alcune categorie (ad esempio i creditori ipotecari iscritti prima del sequestro), escludendone altri in buona fede.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1, comma 198, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), in riferimento agli artt. 3 e 41, primo comma, della Costituzione. Ad avviso del rimettente la norma discriminava i creditori in buona fede non rientranti nelle categorie indicate, sacrificandone irragionevolmente il diritto di credito. A sollevare la questione era la Corte di cassazione, sezione prima penale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 198, della legge n. 228 del 2012, limitatamente alle parole che restringevano la tutela ai soli creditori muniti di ipoteca o di pignoramento trascritti anteriormente al sequestro di prevenzione.

Il principio

Il bilanciamento tra l’interesse statale all’effettività della confisca di prevenzione e la tutela del credito non può tradursi in una irragionevole disparità di trattamento tra creditori di buona fede: la limitazione della tutela ad alcune sole categorie viola gli artt. 3 e 41 della Costituzione.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la norma censurata?

Che solo alcune categorie di creditori (ad esempio i titolari di ipoteca iscritta prima del sequestro) potessero soddisfarsi sui beni sottoposti a confisca di prevenzione.

Perché è stata dichiarata illegittima?

Perché escludeva irragionevolmente altri creditori in buona fede, in violazione del principio di uguaglianza (art. 3) e della tutela dell’iniziativa economica (art. 41 Cost.).

Quale parte della norma è caduta?

Le parole che limitavano la tutela ai soli creditori con ipoteca o pignoramento trascritti prima del sequestro di prevenzione.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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