Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte manifestamente infondate le questioni sull’art. 829 del codice di procedura civile, che limita i casi di impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto.
Di cosa si tratta
La pronuncia riguarda l’arbitrato e i limiti con cui un lodo può essere impugnato davanti al giudice statale. La riforma del 2006 aveva ristretto l’impugnazione per nullità per violazione delle regole di diritto; la Corte d’appello di Milano ne dubitava la legittimità.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 829, terzo comma, del codice di procedura civile (come sostituito dall’art. 24 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), in combinato disposto con l’art. 27, comma 4, del medesimo decreto, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione. A sollevare la questione era la Corte di appello di Milano.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione riferita all’art. 24 Cost. e manifestamente infondate le questioni riferite agli artt. 3 e 41 Cost.
Il principio
La scelta del legislatore di limitare l’impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto rientra nella sua discrezionalità e non viola il diritto di difesa né i principi di uguaglianza e di libertà economica, trattandosi di una giustizia privata liberamente scelta dalle parti.
Domande e risposte
Cosa disciplina l’art. 829 c.p.c.?
I motivi per i quali il lodo arbitrale può essere impugnato per nullità davanti alla corte d’appello, inclusa la violazione delle regole di diritto.
Chi aveva sollevato la questione?
La Corte di appello di Milano, investita dell’impugnazione di un lodo.
Qual è stato l’esito?
Inammissibilità manifesta della questione sull’art. 24 Cost. e manifesta infondatezza di quelle sugli artt. 3 e 41 Cost.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, evocato tra i parametri della questione
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica privata
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