Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’obbligo generalizzato di pubblicare on line i dati reddituali e patrimoniali di tutti i dirigenti pubblici, ritenendolo sproporzionato. L’obbligo resta solo per i titolari degli incarichi dirigenziali apicali.
Di cosa si tratta
La pronuncia bilancia la trasparenza amministrativa con il diritto alla protezione dei dati personali. La normativa anticorruzione imponeva a tutte le pubbliche amministrazioni di pubblicare on line redditi e patrimoni dei dirigenti; il TAR Lazio dubitava che un obbligo così esteso fosse proporzionato.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 14, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in materia di trasparenza), in riferimento, tra gli altri, agli artt. 2, 3, 13 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, alla CEDU e alla Convenzione n. 108 sui dati personali. A sollevare la questione era il Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33 del 2013, nella parte in cui imponeva la pubblicazione dei dati patrimoniali per tutti i titolari di incarichi dirigenziali anziché solo per quelli apicali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001; ha dichiarato inammissibili le questioni sul comma 1-ter.
Il principio
La trasparenza amministrativa è un valore costituzionale, ma deve essere bilanciata con il diritto alla protezione dei dati personali secondo il principio di proporzionalità: la pubblicazione integrale di redditi e patrimoni può essere imposta solo per i dirigenti di vertice, non indistintamente per tutti i dirigenti pubblici.
Domande e risposte
Cosa imponeva la norma dichiarata illegittima?
La pubblicazione on line dei dati reddituali e patrimoniali di tutti i dirigenti pubblici, a qualsiasi titolo nominati.
Cosa ha deciso la Corte?
Che tale obbligo è sproporzionato e resta legittimo solo per i titolari degli incarichi dirigenziali apicali indicati dall’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Quale principio ha guidato la decisione?
Il principio di proporzionalità nel bilanciamento tra trasparenza amministrativa e protezione dei dati personali.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e proporzionalità, evocato tra i parametri
- Art. 117 della Costituzione — vincoli derivanti dal diritto dell’Unione e dalla CEDU in materia di dati personali
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