Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata la questione sulla legge della Regione Veneto in materia di prelievo venatorio, sollevata dal Governo per contrasto con la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato una norma della Regione Veneto che introduceva una nuova disposizione nella legge regionale sulla protezione della fauna selvatica. La questione tocca il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di caccia e tutela dell’ecosistema.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 67, comma 1, della legge della Regione Veneto 29 dicembre 2017, n. 45, che introduceva l’art. 19-bis nella legge regionale n. 50 del 1993, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema), in relazione alle norme della legge statale n. 157 del 1992. Ricorrente era il Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione nella parte riferita all’art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992 e non fondata quella riferita all’art. 14, comma 5, della medesima legge statale.

Il principio

La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema rientra nella competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) e le norme statali sul prelievo venatorio costituiscono parametro interposto; le previsioni regionali sono legittime se non si discostano dagli standard minimi di tutela fissati dalla legge dello Stato.

Domande e risposte

Chi aveva impugnato la legge regionale?

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ossia il Governo, davanti alla Corte costituzionale.

Quale parametro costituzionale era invocato?

L’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

Qual è stato l’esito?

Inammissibilità di una parte della questione e non fondatezza dell’altra: la disciplina regionale è rimasta in vigore.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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