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Con ordinanza, nella fase di ammissibilità, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da un privato a fronte di una serie di pronunce della Corte dei conti e della Corte di cassazione.
Di cosa si tratta
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è uno strumento riservato a chi sia titolare di un potere dello Stato e ritenga che un altro potere ne abbia leso le competenze. Nel caso, il ricorso era stato promosso da un privato in relazione a decisioni giurisdizionali che lo riguardavano.
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorso, promosso da Gerardo Silvestri, riguardava sentenze e ordinanze della Corte dei conti e della Corte di cassazione ed era stato proposto come conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, nella fase preliminare di ammissibilità.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presuppone che il ricorrente sia titolare di un potere dello Stato: il privato che contesti pronunce giurisdizionali a sé sfavorevoli non è legittimato a promuoverlo.
Domande e risposte
Che cos’è il conflitto tra poteri dello Stato?
È un giudizio davanti alla Corte costituzionale per risolvere controversie sulle attribuzioni tra organi che esercitano poteri dello Stato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché mancavano i presupposti del conflitto: il ricorrente non era titolare di un potere dello Stato legittimato a promuoverlo.
Che cos’è la fase di ammissibilità?
È il primo vaglio con cui la Corte verifica, in via preliminare, se il conflitto presenta i requisiti per essere esaminato nel merito.
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