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La Corte dichiara illegittimo il taglio delle pensioni più elevate previsto dalla legge di bilancio 2019 nella parte in cui lo prevede «per la durata di cinque anni» anziché «per la durata di tre anni». Salva invece il raffreddamento della perequazione (indicizzazione) per il triennio.
Di cosa si tratta
La legge di bilancio 2019 aveva introdotto due misure sui trattamenti pensionistici di importo elevato: un raffreddamento per tre anni della rivalutazione automatica (perequazione) e un contributo di solidarietà che riduceva per cinque anni l’ammontare lordo delle pensioni più alte. Numerosi pensionati avevano agito per ottenere il trattamento integrale.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti (sezioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Sardegna e Toscana) e il Tribunale di Milano sollevavano questioni sull’art. 1, commi 260 e 261-268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 23, 36, 38, 53, 42, 81, 97, 117, primo comma, e 136 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Prot. addizionale CEDU.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 261, nella parte in cui prevede la riduzione «per la durata di cinque anni» anziché «per la durata di tre anni». Dichiara inammissibili le censure su artt. 97, 136 e 81; dichiara non fondate le ulteriori questioni sul comma 261 (artt. 3, 53, 42, 117 in relazione alla CEDU) e quelle sul comma 260 relative al raffreddamento dell’indicizzazione (artt. 3, 36, 38).
Il principio
Il contributo di solidarietà sulle pensioni elevate è legittimo se ragionevole, proporzionato e temporaneo; una durata quinquennale, eccedente lo stesso ciclo triennale di bilancio, è però incompatibile con la natura emergenziale del prelievo e va ricondotta alla durata triennale. Il raffreddamento della perequazione resta invece legittimo.
Domande e risposte
Il taglio delle pensioni elevate è stato cancellato?
No: la Corte ne ha ridotto la durata da cinque a tre anni, ritenendo eccessiva la durata quinquennale, ma ha confermato la legittimità del prelievo nel triennio.
Che differenza c’è tra raffreddamento della perequazione e contributo di solidarietà?
Il raffreddamento limita la rivalutazione automatica della pensione al costo della vita; il contributo di solidarietà è una decurtazione percentuale dell’importo lordo. La Corte ha salvato il primo e ridotto la durata del secondo.
Perché alcune censure sono state dichiarate inammissibili?
Per ragioni processuali legate al modo in cui erano formulate dai singoli giudici rimettenti (ad esempio le questioni su artt. 97, 136 e 81 sollevate da specifiche sezioni della Corte dei conti).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza e uguaglianza, cardine del giudizio sulla proporzionalità del prelievo.
- Art. 53 della Costituzione — capacità contributiva, evocato per la natura sostanzialmente tributaria del prelievo.
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