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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara illegittimo il taglio delle pensioni più elevate previsto dalla legge di bilancio 2019 nella parte in cui lo prevede «per la durata di cinque anni» anziché «per la durata di tre anni». Salva invece il raffreddamento della perequazione (indicizzazione) per il triennio.

Di cosa si tratta

La legge di bilancio 2019 aveva introdotto due misure sui trattamenti pensionistici di importo elevato: un raffreddamento per tre anni della rivalutazione automatica (perequazione) e un contributo di solidarietà che riduceva per cinque anni l’ammontare lordo delle pensioni più alte. Numerosi pensionati avevano agito per ottenere il trattamento integrale.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte dei conti (sezioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Sardegna e Toscana) e il Tribunale di Milano sollevavano questioni sull’art. 1, commi 260 e 261-268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 23, 36, 38, 53, 42, 81, 97, 117, primo comma, e 136 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Prot. addizionale CEDU.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 261, nella parte in cui prevede la riduzione «per la durata di cinque anni» anziché «per la durata di tre anni». Dichiara inammissibili le censure su artt. 97, 136 e 81; dichiara non fondate le ulteriori questioni sul comma 261 (artt. 3, 53, 42, 117 in relazione alla CEDU) e quelle sul comma 260 relative al raffreddamento dell’indicizzazione (artt. 3, 36, 38).

Il principio

Il contributo di solidarietà sulle pensioni elevate è legittimo se ragionevole, proporzionato e temporaneo; una durata quinquennale, eccedente lo stesso ciclo triennale di bilancio, è però incompatibile con la natura emergenziale del prelievo e va ricondotta alla durata triennale. Il raffreddamento della perequazione resta invece legittimo.

Domande e risposte

Il taglio delle pensioni elevate è stato cancellato?

No: la Corte ne ha ridotto la durata da cinque a tre anni, ritenendo eccessiva la durata quinquennale, ma ha confermato la legittimità del prelievo nel triennio.

Che differenza c’è tra raffreddamento della perequazione e contributo di solidarietà?

Il raffreddamento limita la rivalutazione automatica della pensione al costo della vita; il contributo di solidarietà è una decurtazione percentuale dell’importo lordo. La Corte ha salvato il primo e ridotto la durata del secondo.

Perché alcune censure sono state dichiarate inammissibili?

Per ragioni processuali legate al modo in cui erano formulate dai singoli giudici rimettenti (ad esempio le questioni su artt. 97, 136 e 81 sollevate da specifiche sezioni della Corte dei conti).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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