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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 165, comma secondo, del codice penale: il giudice rimettente partiva da un presupposto interpretativo errato, perché al condannato che ha già usufruito della sospensione condizionale può essere imposta, in alternativa al risarcimento, anche la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.
Di cosa si tratta
Un imputato, già beneficiario in passato della sospensione condizionale della pena, chiedeva di nuovo il beneficio ma non era in grado, per le sue scarse disponibilità economiche, di risarcire il danno. Il giudice riteneva che la legge gli imponesse comunque il risarcimento, senza alternative, e sospettava una disparità di trattamento fondata sul censo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 165, comma secondo, del codice penale (come modificato dalla legge n. 145 del 2004), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui subordinerebbe la seconda sospensione condizionale al solo risarcimento del danno o alle restituzioni, senza dare rilievo all’impossibilità di adempiere.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente muoveva da un presupposto interpretativo palesemente erroneo: il secondo comma dell’art. 165 rinvia agli obblighi del primo comma, tra cui la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività. Il giudice può quindi sempre imporre quest’ultima quando il risarcimento sia impossibile, tanto più nel patteggiamento, dove la richiesta del beneficio implica la non opposizione del condannato.
Il principio
Quando il dubbio di costituzionalità nasce da un’incompleta o erronea ricostruzione del quadro normativo — nel caso, l’omessa considerazione delle alternative al risarcimento previste dalla legge — la questione è manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Si può ottenere una seconda sospensione condizionale senza risarcire il danno?
Sì: secondo la Corte il giudice può subordinare il beneficio anche alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, quando il risarcimento non sia possibile e il condannato non si opponga.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile e non infondata?
Perché l’errore stava a monte: il giudice aveva interpretato male la norma, trascurando le alternative già previste dalla legge, e ciò vizia alla radice il ragionamento sulla non manifesta infondatezza.
Cosa cambia nel patteggiamento (art. 444 cod. proc. pen.)?
La giurisprudenza di legittimità ritiene che chi chiede il beneficio nel patteggiamento accetti implicitamente la subordinazione a uno degli obblighi previsti, compresa l’attività non retribuita.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, unico parametro evocato dal rimettente.
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