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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte salva la norma delle Marche che consente progetti sperimentali di trattamenti osteopatici negli ospedali: non istituisce la nuova professione dell’osteopata, riservata allo Stato, ma si limita a una sperimentazione organizzativa.

Di cosa si tratta

L’art. 42 della legge della Regione Marche n. 8 del 2019 consente agli enti del servizio sanitario regionale di attivare progetti sperimentali per inserire i trattamenti osteopatici nelle discipline ospedaliere, tramite specifici protocolli. Il Governo ha impugnato la norma, sostenendo che così si introducesse di fatto la figura professionale dell’osteopata, ancora in via di definizione a livello statale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio invocava l’art. 117, terzo comma, Cost., che nella materia concorrente delle «professioni» riserva allo Stato l’individuazione delle figure professionali e dei relativi titoli. Le Regioni non possono creare nuove professioni.

La decisione della Corte

La questione è stata dichiarata non fondata. La norma non istituisce alcuna nuova figura professionale: si limita a consentire progetti sperimentali con trattamenti osteopatici, attività già ritenuta lecita anche prima del riconoscimento statale (legge n. 3 del 2018). I progetti devono attuarsi con protocolli che rispettano la normativa vigente e attengono anche alla dimensione organizzativa e di prevenzione del rischio sanitario, profili che rientrano nelle competenze regionali.

Il principio

Spetta allo Stato l’individuazione delle figure professionali e dei titoli abilitanti, e le Regioni non possono crearne di nuove; resta però nella loro competenza la disciplina degli aspetti collegati alla realtà regionale, come progetti sperimentali e organizzazione del servizio sanitario, purché non anticipino o istituiscano la nuova professione.

Domande e risposte

Le Regioni possono istituire la professione dell’osteopata?

No: l’individuazione delle figure professionali e dei relativi titoli è riservata allo Stato. La norma marchigiana è stata salvata proprio perché non istituisce alcuna nuova professione.

Cosa permette davvero la legge delle Marche?

Consente agli enti sanitari regionali di avviare progetti sperimentali per inserire i trattamenti osteopatici nelle discipline ospedaliere, attraverso protocolli che rispettano la normativa vigente.

L’osteopatia era già lecita prima del 2018?

Sì: anche prima del riconoscimento della figura professionale, l’attività era considerata un lavoro professionale lecito e gli ospedali avevano già avviato studi e sperimentazioni in materia.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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