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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sull’impugnazione statale della legge della Regione Puglia in materia di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente. Una sopravvenuta modifica regionale e la rinuncia hanno chiuso il giudizio senza decisione di merito.
Di cosa si tratta
Lo Stato aveva impugnato più disposizioni di una legge regionale pugliese sul trasporto di viaggiatori con autobus a noleggio con conducente, ritenendo violate competenze esclusive statali. Dopo l’impugnazione, la Regione Puglia ha modificato la legge censurata, incidendo sulle disposizioni contestate, e lo Stato ha valutato i presupposti per la rinuncia al ricorso.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato vari articoli della legge della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 39, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione, lamentando la violazione delle competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza e di livelli essenziali delle prestazioni.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo, senza pronunciarsi sul merito delle questioni sollevate.
Il principio
Il sopravvenire di modifiche normative regionali che incidono sulle disposizioni impugnate, unito alla rinuncia al ricorso, conduce all’estinzione del giudizio in via principale, senza che la Corte decida nel merito.
Domande e risposte
La legge pugliese è stata giudicata legittima?
No. Il processo si è estinto: la Corte non ha deciso sulla legittimità delle norme regionali.
Perché il processo si è estinto?
Perché la Regione ha modificato la legge impugnata, incidendo sulle disposizioni contestate, e sono venuti meno i presupposti per la decisione di merito.
Quali competenze statali erano invocate?
La tutela della concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale su tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni (comma 2, lett. e e m)
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