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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sull’ordinamento del personale della Polizia di Stato nella parte in cui non allineava la decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente, ottenuta per merito straordinario, a quella più favorevole riconosciuta a chi conseguiva la stessa qualifica tramite concorso successivo.
Di cosa si tratta
Alcuni appartenenti alla Polizia di Stato, promossi vice sovrintendenti per merito straordinario, vedevano decorrere la loro qualifica dalla data del fatto che aveva dato luogo alla «ricompensa». Chi invece conseguiva la stessa qualifica tramite concorso interno beneficiava di una retrodatazione giuridica più favorevole, con l’effetto paradossale di uno «scavalcamento» in ruolo a danno di chi era stato premiato per merito.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha sollevato questioni di legittimità sull’art. 75, primo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato), in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, per l’irragionevole disparità di trattamento nella decorrenza della qualifica.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982, nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta a chi ha conseguito la medesima qualifica all’esito di selezione o concorso successivi alla data dei fatti.
Il principio
È irragionevole, e contrario al principio di uguaglianza e di buon andamento, che chi viene promosso per merito straordinario sia trattato, quanto a decorrenza giuridica della qualifica, in modo deteriore rispetto a chi consegue la medesima qualifica per concorso: la promozione premiale non può tradursi in uno svantaggio di carriera.
Domande e risposte
Chi beneficia di questa sentenza?
Gli appartenenti alla Polizia di Stato promossi vice sovrintendenti per merito straordinario, la cui decorrenza giuridica va allineata a quella più favorevole dei colleghi promossi per concorso successivo.
Qual era l’effetto irragionevole?
Lo «scavalcamento» in ruolo: chi era stato premiato per merito si trovava posizionato dopo chi aveva ottenuto la stessa qualifica per concorso, grazie a una retrodatazione giuridica più favorevole.
Quali parametri sono stati violati?
Gli artt. 3 (uguaglianza) e 97 (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione) della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza (commi 1 e 2)
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (comma 1)
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