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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla norma della legge Pinto che fissa il termine per proporre la domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo.

Di cosa si tratta

La cosiddetta legge Pinto consente di ottenere un’equa riparazione quando un processo dura oltre il termine ragionevole. Una specifica disposizione regola entro quale termine va presentata la relativa domanda.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 (inserito dal d.l. n. 83 del 2012, conv. legge n. 134 del 2012), in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.

Il principio

La disciplina del termine per chiedere l’equa riparazione ex legge Pinto non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU e con l’art. 117, primo comma, della Costituzione: il bilanciamento operato dal legislatore è compatibile con il diritto a un processo di durata ragionevole.

Domande e risposte

Cos’è la legge Pinto?

È la legge n. 89 del 2001 che riconosce un’equa riparazione a chi subisce un processo di durata superiore al termine ragionevole.

Cosa contestava il giudice rimettente?

La norma sul termine per proporre la domanda di equa riparazione, ritenendola in contrasto con l’art. 6 CEDU tramite l’art. 117, primo comma, Cost.

Com’è finita?

La questione è stata dichiarata non fondata: la norma è rimasta in vigore.

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