Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato in parte l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 12, della legge urbanistica della Regione Lombardia sul governo del territorio, dichiarando inammissibile l’ulteriore questione riferita alla CEDU.
Di cosa si tratta
La legge lombarda sul governo del territorio prevedeva che i vincoli preordinati all’espropriazione, contenuti nel piano dei servizi, decadessero a determinate condizioni. Il TAR Lombardia ha dubitato della legittimità costituzionale di tale disciplina.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 12, della legge reg. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (governo del territorio), anche in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 12, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, limitatamente alla parte relativa alla decadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione realizzabili esclusivamente dalla pubblica amministrazione; ha invece dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla CEDU.
Il principio
La disciplina regionale sulla decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all’espropriazione è costituzionalmente illegittima nella parte in cui ne fa dipendere il mantenimento dall’inserimento dell’intervento nel programma triennale delle opere pubbliche, quando l’opera sia realizzabile solo dalla pubblica amministrazione.
Domande e risposte
Cosa stabiliva la norma lombarda?
Che i vincoli preordinati all’espropriazione, previsti dal piano dei servizi, decadessero se entro cinque anni l’intervento non veniva inserito nel programma triennale delle opere pubbliche.
Quale è stato l’esito?
La Corte ha dichiarato in parte illegittima la norma e ha dichiarato inammissibile la distinta questione riferita all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla CEDU.
Quale parametro era invocato per la parte inammissibile?
L’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, sulla tutela della proprietà.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — è il parametro, riferito al primo comma in relazione alla CEDU, su cui si fondava la questione poi dichiarata inammissibile.
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