Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997 nella parte in cui non prevede il rimborso delle spese di patrocinio legale al giudice di pace.
Di cosa si tratta
La disciplina sul rimborso, da parte dello Stato, delle spese di patrocinio legale sostenute da pubblici dipendenti coinvolti in giudizi per fatti connessi alle loro funzioni non includeva i giudici di pace. Uno di essi ha contestato questa esclusione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, nella parte relativa al rimborso delle spese di patrocinio legale, con riferimento alla posizione del giudice di pace.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, nella parte in cui non prevede che il Ministero della giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al giudice di pace nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla norma stessa.
Il principio
Il rimborso delle spese di patrocinio legale per i giudizi connessi all’esercizio delle funzioni deve essere riconosciuto anche al giudice di pace, la cui esclusione dal beneficio è costituzionalmente illegittima.
Domande e risposte
Cosa ha stabilito la Corte?
Che il giudice di pace ha diritto al rimborso, da parte del Ministero della giustizia, delle spese di patrocinio legale, nelle ipotesi e alle condizioni previste dalla norma, prima a lui non applicate.
Chi ha sollevato la questione?
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in un giudizio tra un interessato e il Ministero della giustizia.
Che tipo di pronuncia è?
È una sentenza di illegittimità costituzionale «additiva», che colma una lacuna estendendo il beneficio del rimborso al giudice di pace.
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