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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo su norme della Regione Calabria in materia di tutela degli alberi monumentali e dei boschi.

Di cosa si tratta

La Regione Calabria aveva modificato la propria legge sulla tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti e della flora di pregio. Il Governo ha impugnato alcune di queste disposizioni davanti alla Corte costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 13, e 2, commi 4, 5 e 6, della legge reg. Calabria 16 dicembre 2019, n. 56, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il principio

Il ricorso statale in via principale che non rispetti i requisiti necessari di chiarezza e specificità delle censure non consente alla Corte di esaminare il merito, con conseguente declaratoria di inammissibilità.

Domande e risposte

Chi aveva impugnato la legge regionale?

Il Presidente del Consiglio dei ministri (il Governo), con ricorso in via principale contro la legge della Regione Calabria n. 56 del 2019.

Quale è stato l’esito?

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, senza decidere nel merito: le norme regionali restano in vigore.

Quale parametro era invocato?

L’art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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