Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili le questioni e in parte estinto il processo riguardo alla legge della Regione Lombardia in materia di medicina legale, polizia mortuaria e attività funebre. La pronuncia non è entrata nel merito delle disposizioni residue.
Di cosa si tratta
La Regione Lombardia ha riformato la disciplina del settore funerario e cimiteriale, introducendo nel testo unico regionale sulla sanità un nuovo titolo dedicato a medicina legale, polizia mortuaria e attività funebre. Il Governo ha impugnato tali norme ritenendole in contrasto con il riparto di competenze.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia n. 4 del 2019, nelle parti in cui introduceva numerosi articoli (tra cui gli artt. 70-bis, 72, 74, 74-bis, 75 e 76) nel testo unico regionale sulla sanità n. 33 del 2009. Le questioni, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, erano riferite all’art. 117, commi secondo (lettere i ed l) e terzo, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative a numerose disposizioni introdotte (in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.) e ha dichiarato estinto il processo relativamente alle altre parti, per le quali era venuto meno l’interesse a ricorrere.
Il principio
L’impugnazione in via principale di una pluralità di disposizioni richiede censure puntuali e autonome per ciascuna norma; in difetto, le questioni sono inammissibili, mentre la sopravvenuta cessazione dell’interesse a ricorrere comporta l’estinzione del processo.
Domande e risposte
Cosa regolava la legge lombarda?
La materia di medicina legale, polizia mortuaria e attività funebre, inserita nel testo unico regionale sulla sanità.
Qual è stato l’esito?
In parte inammissibilità delle questioni e in parte estinzione del processo: nessuna decisione nel merito.
Cosa significa estinzione del processo?
Che il giudizio si chiude senza decisione di merito, ad esempio per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato e Regioni, parametro evocato, secondo e terzo comma.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.