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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili le questioni e in parte estinto il processo riguardo alla legge della Regione Lombardia in materia di medicina legale, polizia mortuaria e attività funebre. La pronuncia non è entrata nel merito delle disposizioni residue.

Di cosa si tratta

La Regione Lombardia ha riformato la disciplina del settore funerario e cimiteriale, introducendo nel testo unico regionale sulla sanità un nuovo titolo dedicato a medicina legale, polizia mortuaria e attività funebre. Il Governo ha impugnato tali norme ritenendole in contrasto con il riparto di competenze.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia n. 4 del 2019, nelle parti in cui introduceva numerosi articoli (tra cui gli artt. 70-bis, 72, 74, 74-bis, 75 e 76) nel testo unico regionale sulla sanità n. 33 del 2009. Le questioni, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, erano riferite all’art. 117, commi secondo (lettere i ed l) e terzo, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative a numerose disposizioni introdotte (in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.) e ha dichiarato estinto il processo relativamente alle altre parti, per le quali era venuto meno l’interesse a ricorrere.

Il principio

L’impugnazione in via principale di una pluralità di disposizioni richiede censure puntuali e autonome per ciascuna norma; in difetto, le questioni sono inammissibili, mentre la sopravvenuta cessazione dell’interesse a ricorrere comporta l’estinzione del processo.

Domande e risposte

Cosa regolava la legge lombarda?

La materia di medicina legale, polizia mortuaria e attività funebre, inserita nel testo unico regionale sulla sanità.

Qual è stato l’esito?

In parte inammissibilità delle questioni e in parte estinzione del processo: nessuna decisione nel merito.

Cosa significa estinzione del processo?

Che il giudizio si chiude senza decisione di merito, ad esempio per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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