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La Corte costituzionale, decidendo sulle norme per la ricostruzione del ponte Morandi crollato a Genova, ha in parte dichiarato inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate dal TAR Liguria. La disciplina d’urgenza che ha escluso il concessionario dall’intervento è stata ritenuta non illegittima sotto i profili esaminati.
Di cosa si tratta
Dopo il crollo del ponte Morandi del 14 agosto 2018, il decreto-legge n. 109 del 2018 ha previsto una procedura straordinaria di demolizione e ricostruzione, affidata a un Commissario straordinario e con l’esclusione del concessionario autostradale (Autostrade per l’Italia) dall’intervento. Le società coinvolte hanno impugnato gli atti e il TAR Liguria ha sollevato questioni di costituzionalità.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati vari commi dell’art. 1 (in particolare i commi 6 e 7), nonché gli artt. 1-bis e 4-bis, del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito dalla legge n. 130 del 2018. Le questioni, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con cinque ordinanze, richiamavano gli artt. 3, 23, 24, 41, 97, 102, 103 e 111 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili diverse questioni (tra cui quelle sull’art. 1, comma 6, e sull’esclusione delle società collegate al concessionario) e non fondate le restanti, ritenendo che la disciplina d’urgenza, con i suoi caratteri di legge-provvedimento, non violasse i parametri evocati nei profili scrutinati.
Il principio
Una legge-provvedimento adottata per fronteggiare una situazione eccezionale e urgente non è di per sé costituzionalmente illegittima: deve però rispettare i limiti di ragionevolezza, non arbitrarietà e proporzionalità, ferma la sindacabilità in sede giurisdizionale degli atti applicativi.
Domande e risposte
Di cosa si occupa la sentenza?
Della disciplina d’urgenza per la ricostruzione del ponte Morandi a Genova, che escludeva il concessionario autostradale.
Le norme sono state annullate?
No: le questioni sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte non fondate.
Una legge può riguardare un caso singolo?
Sì, la cosiddetta legge-provvedimento è ammessa, ma resta soggetta a uno scrutinio stretto di ragionevolezza e proporzionalità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e uguaglianza, parametro centrale per la legge-provvedimento.
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica privata, evocata dalle imprese coinvolte.
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo, richiamato per i profili di tutela giurisdizionale.
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