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La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010: la norma che disciplina, in via transitoria, la chiamata dei ricercatori a tempo indeterminato abilitati come professori associati non viola i principi di eguaglianza e buon andamento.

Di cosa si tratta

Un ricercatore confermato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, chiedeva di essere valutato per la chiamata a professore associato; l’ateneo aveva respinto l’istanza. Il TAR per la Calabria dubitava della disciplina che rimette agli atenei l’attivazione di tali procedure.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: il TAR per la Calabria.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

Il principio

La disciplina transitoria sulla chiamata dei ricercatori abilitati a professore associato, che lascia agli atenei margini di scelta nell’attivazione delle procedure, rientra nella discrezionalità del legislatore e non contrasta con i principi di eguaglianza e buon andamento dell’amministrazione.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010?

Disciplina, in regime transitorio, la possibilità per gli atenei di chiamare a professore associato i ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale.

Il ricercatore ha un diritto automatico alla chiamata?

No: secondo la Corte la norma rimette agli atenei l’attivazione delle procedure, senza che ne derivi un diritto incondizionato del singolo a essere chiamato.

Quali parametri erano invocati?

Gli artt. 3 e 97 della Costituzione, su eguaglianza e buon andamento dell’amministrazione; entrambe le censure sono state respinte.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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